lunedì 25 marzo 2024

RAI: note democratiche

Foto di Heather da Pixabay

Come noto, nei giorni scorsi è stato pubblicato sui siti di Camera e Senato il bando “ … per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della Rai”  (https://comunicazione.camera.it/archivio-prima-pagina/19-38766 ) dove si legge che “I candidati, nell’inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 10 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208…”.  

Nella norma indicata si legge che 10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice  costituzionale ai sensi dell'articolo 135,  secondo  comma,  della  Costituzione  o, comunque,  persone  di   riconosciuta   onorabilità,   prestigio   e competenza professionale e di notoria indipendenza di  comportamenti, che  si  siano  distinte  in  attività   economiche,   scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della  comunicazione  sociale, maturandovi   significative   esperienze   manageriali …  11. La composizione del consiglio di  amministrazione  e'  definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e  un  adeguato  equilibrio tra  componenti  caratterizzati   da   elevata   professionalità   e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale…”.

Si pongono due problemi:

A – chi è l’organo o il soggetto giuridico incaricato di vagliare i requisiti richiesti? Quale struttura, direzione, sezione o che altro dir si voglia di Camera o Senato hanno il compito di leggere, selezionare, valutare, “pesare” e confrontare i CV inviati dagli aspiranti consiglieri? Oppure ogni partito si crea il suo “ufficio validazione CV” e poi una volta scremati i nomi si confrontano tra loro e con quali criteri? Il Parlamento è un organo legislativo e non una struttura amministrativa incaricata di adempimenti tecnici. Allora, come funziona il procedimento? Esempio: gli "Uffici Postali Web" di Camera e Senato ricevono le buste e fanno una prima selezione: maggioranza e governo? Poi, sempre ad esempio, il PD si seleziona i “suoi” candidati e poi li confronta con il M5S e AVS o viceversa? in altri termini: chi e come si decidono i nomi che il Parlamento dovrà poi votare? Attenzione all’uso corretto dei verbi: “votare” e non “nominare” così impone la legge 220. A questo proposito la Legge Renzi apre una voragine normativa e lascia aperte tutte le soluzioni, comprese le più improbabili ovvero che i nomi siano estratti da un fantomatico cilindro rendendo del tutto inutile e superflua la procedura delle candidature, come è avvenuto la volta precedente,con grave danno per le legittime aspirazioni dei candidati che vedrebbero violato il loro diritto ad essere “valutati”. 

Già, cosa è avvenuto la volta precedente? Semplice, per quanto riguarda PD e M5S, hanno estratto dal cilindro la Bria e di Majo e nessuno saprà mai perché proprio loro e non altri. Così è stato, con buona pace di ogni criterio di trasparenza. Punto.

B – la normativa fa esplicito riferimento ad una sorta di parità di genere: i 4 consiglieri che il Parlamento dovrà eleggere devono essere individuati “… favorendo la presenza di entrambi i sessi” (D. L. 8/11/2021, n. 208) e ribadito nella 220 del 2015 “…La composizione del  consiglio  di  amministrazione  e' definita favorendo la presenza di entrambi  i  sessi”.

Già, e allora come si ripartisce questa divisione tra Camera e Senato? Il Senato vota gli uomini e la Camera le donne o viceversa? Oppure, ragionevolmente, si fa metà per uno? Bene. E poi che succede? Esempio: alla Camera come facciamo? Un uomo alla maggioranza e una donna all’opposizione o viceversa? Complicato. e se per fantascientifica ipotesi, le candidature fossero tutte di uno stesso genere? Il problema si complica ulteriormente nei rispettivi schieramenti: tra PD e M5S come ci si accorda? La volta scorsa il M5S ha ottenuto un uomo, di Majo, e il PD ha ottenuto la Bria. Questa volta che succede? Si ripete lo stesso schema? Complicato, molto complicato. E, tanto per intenderci, il MFA all’art. 5 (Safeguards for the independent functioning of public service media providers) fa solo riferimento ai criteri al comma 2.2 “The appointment of the head of management or the members of the management board of public service media providers shall be based on transparent, open, effective and non-discriminatory procedures and transparent, objective, non-discriminatory and proportionate criteria laid down in advance at national level”. 

Questo il caposaldo della battaglia in corso: con quale procedure si dovranno nominare i nuovi consiglieri? Applicando la vecchia e superata Legge 220 del 2015 oppure con i criteri del MFA? Tutto molto semplice.

CANDIDIAMOCI TUTTI !!!

bloggorai@gmail.com

ps: rimanete molto sintonizzati ... è previsto un secondo Post!

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