Le azioni degli uomini e delle donne si misurano, si pesano,
assumono valore, rilevanza e significato per quanto sono concreti e misurabili i
risultati che ne derivano. La “politica” viene giudicata, valutata, percepita e
quindi votata per quanto concretamente è in grado di “offrire” ai propri
elettori.
Nel nostro caso, parliamo dei consiglieri di amministrazione
di un bene pubblico, la Rai, si tratta di “pesare” ovvero valutare
concretamente, sui risultati ottenuti e sul ruolo da essi svolto nell’esercizio
delle loro funzioni cosa e come sono in grado di incidere nella gestione dell’Azienda
di cui sono responsabili.
A scanso di equivoci evocati da qualche “difensore d’ufficio”
dei consiglieri di opposizione che invocano “il coraggio di essere minoranza”
senza poi dire alcunché in cosa e come si concretizza questo “coraggio” se non
con i “comunicati stampa del giorno dopo” inutili, irrilevanti e fuorvianti, è
opportuno fissare una volta per tutte il perimetro delle loro competenze e
responsabilità per poi trarre una linea di demarcazione.
Queste responsabilità hanno due fonti specifiche: la prima è
nella legge primaria, ovvero il Codice Civile che specificamente richiama il dovere
per i consiglieri di “… agire con la specifica diligenza professionale
richiesta dall'incarico. Questi doveri chiave includono l'agire in modo
informato, valutare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e vigilare
attivamente sulla gestione aziendale” (art.2392 C.C,). Sono concetti molto chiari
che non lasciano adito a dubbi, in particolare “sull’agire in modo informato” e
non sembra esservi dubbio alcuno che la loro azione non corrisponde al dettato legislativo
(vedi il tema della nomina del presidente che avrebbe richiesto almeno una
verifica di fondatezza di legittimità giuridica).
In secondo luogo, la loro responsabilità risiede in ambito
politico, ovvero alla fonte relativa alla loro nomina che, ricordiamo, è derivata
dall’applicazione della Legge 220 del 2015 (Legge Renzi) che determina la
normativa sulla formazione della governance (nomina AD e Presidente e esprime 4
consiglieri di nomina parlamentare, cioè dai partiti). Nella specificità di questi
giorni, il legame fiduciario tra i loro due partiti fonte di nomina (il PD a
suo tempo ha votato contro) e i due consiglieri si è interrotto per quanto oggi
tutti dimissionari dall’organismo parlamentare di Vigilanza e controllo. In altri
termini, oggi, Alessandro di Majo e Roberto Natale rappresentano solo se stessi.
Vale la pena ricordare quanto scritto recentemente dal portavoce di AVS, Vincenzo
Vita sul Manifesto laddove ha sostenuto che “Un gesto almeno simbolico da
parte delle opposizioni sarebbe utile: annunciare le dimissioni contestuali
dalla Commissione e dal Consiglio di amministrazione. Nella cinica routine di
certa politica odierna, il gesto potrebbe non fare neanche un plissé”. Ineccepibile!!!
Sarebbe questo già sufficiente per porre il tema delle loro dimissioni immediate. Ma ne ravvisiamo, dopo quanto affermato e ribadito ieri dall’AD Rossi che le renderebbe ancora più inderogabili. Sempre dal Civile leggiamo: “In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”. Occorre quindi ricordare quanto affermato dall’AD Rossi in sua intervista “Adesso RaiTre è diventato un'altra cosa quindi quel pubblico che ha una forte caratterizzazione potremmo dire ideologico-culturale si è trasferito su la7 da amministratore delegato della RAI lo rivendico come un grande successo mio” e che sostanzialmente ha pure ieri ha ribadito durante la presentazione dei palinsesti ad Ancona come ha riportato Lisa Di Giuseppe su Domani "Sapevamo che gli spettatori di Rai Tre sarebbero passati a La7".
C'è quanto basta. Si tratta, a nostro avviso, di un deterioramento
degli interessi aziendali meritevole di approfondimento e suscettibile di
azione legale a tutela del possibile danno erariale. Gli amministratori, appunto
secondo quanto disposto dalla normativa vigente avevano ed hanno tutti gli strumenti
“essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano
per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”
ovvero la mutazione e deprivazione dell’identità e della quantità di telespettatori
a favore di una emittente concorrente.
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