martedì 7 novembre 2023

La Costituzione e il Canone RAI


Big trouble at Mazzini Avenue !!! Incertezza e confusione regnano sovrani su molti fronti ma, su uno in particolare e non di poco conto, il quadro che si prospetta è particolarmente complesso. Si tratta della proposta di riduzione del canone da 70 a 90 euro e il suo corrispettivo di circa 420, 430 o 440 mln (sic!) che il Governo vorrebbe erogare alla Rai in compensazione della riduzione delle entrate da prelevare dalla fiscalità generale.

Appena ne abbiamo avuto notizia abbiamo, tra i primi, sollevato il problema che il provvedimento andasse incontro a forti dubbi di legittimità costituzionale e scontro frontale con la legislazione comunitaria (..Il Parlamento invita gli Stati membri a garantire finanziamenti stabili, aperti, trasparenti, sostenibili e adeguati a favore dei media di Servizio Pubblico …) in materia di aiuti di Stato.

Abbiamo lavorato sul primo punto, abbiamo chiesto pareri ad esperti e approfondito l’argomento. Questa mattina siamo in grado di fornirvi un dettagliato report che illustra pianamente la fondatezza del problema che, ribadiamo, fa rilevare l’incostituzionalità del provvedimento che il Governo intende adottare. Siamo entrati in possesso di un importante documento dove si argomenta puntualmente in punta di diritto costituzionale la fondatezza del dubbio.

Citiamo solo le conclusioni: “La Manovra di Bilancio 2024 non si limita alla riduzione del canone Rai, decurtandone l’importo, ma altera l’ordinamento esistente del Servizio Pubblico sul versante del finanziamento.

Introduce un terzo tipo di finanziamento oltre al canone e alla pubblicità: il contributo del Governo. Introduce un ulteriore presupposto di imposta oltre a quella già definita di possesso di apparecchi atti a adattabili a ricevere segnali radiotelevisivi (vedi nota MISE del 20/4/2016) proprio dell’imposta speciale: il possesso del reddito come elemento tipico della fiscalità generale.

Introduce una ingerenza ulteriore ed esorbitante dell’Esecutivo (rispetto ai principi dettati dalla Corte Costituzionale) che per la prima volta attinge il contenuto editoriale (vedi art. 8 laddove si riferisce alla produzione interna) destinata ad incidere in modo rilevante sulle necessarie garanzie che il Servizio Pubblico deve prestare in merito al pluralismo, l’imparzialità,, l’indipendenza e l’obiettività.

Le sopraindicate “novità” della Legge di Bilancio non producono come effetto la modifica di singole norme, ma più ancora l’alterazione indebita di un ordinamento costituendone, di fatto, uno diverso. Indipendentemente dal giudizio di merito, la Legge di Bilancio non ha la forza ne di stabilire ordinamenti, ne di cancellarli o modificarli. Lo vieta espressamente la Legge n.243/12 che pone precisi limiti contenutistici alla stessa Legge: “Non possono essere previste norme di carattere ordinamentale”.

Peraltro, essendo la Legge 243/12 una cosiddetta “legge rinforzata” in quanto approvata ai sensi del sesto comma delle’Art.81 della Costituzione con la maggioranza dei componenti delle due Camere, ed essendo prevista dalla Legge Costituzionale n.1/12 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064) - Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2012), la sua violazione implica automaticamente il contrasto con principi di carattere costituzionale e comporta di fatto l’illegittimità della disposizione del Governo che ha esorbitato i limiti di contenuto”.

Ce n’è quanto basta affinché chi può dovrebbe porre preventivamente il problema nelle sedi competenti e nei tempi necessari. Per quanto ci è dato constatare, chi deve sapere sa e chi non sa ha modo di sapere.

Lasciare il Servizio Pubblico sotto la tagliola di un finanziamento ridotto e incerto significa semplicemente favorire quel processo di riduzione del suo ruolo, di marginalizzazione della sua presenza, di indebolimento della sua capacità di accompagnare e sostenere la vista civile e democratica del Paese per indurla invece a mero strumento di propaganda del Governo di turno.  

bloggorai@gmail.com

 

Nessun commento:

Posta un commento