Lo abbiamo scritto e lo ribadiamo: il tema canone Rai è il primo argomento, il problema più rilevante tra i tanti che interessano il Servizio Pubblico.
Non c’è tema di governance, di progetti
di sviluppo, di piani industriali o editoriali, di Contratti di Servizio, di ascolti che calano o meno, di AI applicata alla televisione, di nomine
di reti o testate e di relative beghe interne tra Rossi e Sergio che tengano: se
non è certa e garantita la principale fonte di finanziamento Rai tutto il resto
non conta nulla. Nessuna azienda al mondo è in grado di gestire e
pianificare il suo presente il suo futuro se non può conoscere le risorse su
cui contare. Rai non lo sa: ogni anno è sottoposta al dibattito “canone si o
canone no ... si paga in bolletta o si torna
al vecchio metodo ... e quanto è l’importo?” E poi arriva il salvifico
Berlusconi che sostiene “La proposta di ridurre il canone è una mossa di
propaganda…È chiaro che il canone per il cittadino può essere antipatico, tutte
le tasse possono essere anticipate, però svolgono un ruolo importante”.
Bloggorai ha posto semplicemente una domanda: “dove si
trova la norma che impone il pagamento del canone 2025 a 90 euro?” Il punto
fermo di questo interrogativo è che nella legge di Bilancio n.207 del 30
dicembre 2024 il termine “canone Rai” non viene mai usato. Dopo di che, ognuno faccia
il proprio mestiere. Noi poniamo domande, solleviamo problemi, poniamo
interrogativi.
Il recente Media Freedom Act scrive chiaro e tondo: nei commi
1, 2 e 3 si legge “1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori
di media di servizio pubblico siano indipendenti dal punto di vista editoriale
e funzionale e forniscano in modo imparziale una pluralità di informazioni e
opinioni al loro pubblico, conformemente alla loro missione di servizio
pubblico definita a livello nazionale in linea con il protocollo n. 29. 2.
Gli Stati membri provvedono affinché le procedure per la nomina e il
licenziamento del direttore o dei membri del consiglio di amministrazione dei
fornitori di media di servizio pubblico siano finalizzate a garantire
l’indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico… 3. Gli Stati membri provvedono affinché
le procedure di finanziamento dei fornitori di media di servizio pubblico si
basino su criteri trasparenti e oggettivi stabiliti in anticipo. Tali procedure
di finanziamento garantiscono che i fornitori di media di servizio pubblico
dispongano di risorse finanziarie adeguate, sostenibili e prevedibili
corrispondenti all’adempimento della loro missione di servizio pubblico”. Autonomia
economica e indipendenza del Servizio Pubblico sono fattori determinanti e fortemente correlati tra loro. Fattori
indisponibili dagli interventi dei governi, quali che essi siano.
Oggi il Fatto Quotidiano, a firma Gianluca Roselli, titola: “Panico
Rai, in manovra sparisce il canone: "Si può non pagare? Tassa fantasma
Il testo presta il fianco a ricorsi ". Il pezzo chiude con “… In pratica, però, la materia è ambigua”. È certamente
vero: la materia per certi aspetti si presta ad essere ambigua e proprio per
questo è lecito porre domande e sollevare interrogativi. Ma, ambiguità fino
ad un certo punto: non è ambiguo anzitutto il dettato costituzionale (art.23),
non è ambiguo il criterio della gerarchia temporale delle leggi, non è ambiguo
il fatto incontrovertibile che, come nello stesso articolo si legge, che in quest’ultima
legge di bilancio il tema canone non viene posto. Se non si pone in forza
di legge l’importo del canone , come è avvenuto esattamente l’anno precedente, non
si pone il relativo obbligo: sarebbe come dire “ti faccio una multa per divieto
di sosta ma non ti dico quanto devi pagare”. Anche il riferimento citato dell’Agenzia
delle Entrate merita approfondimento: al momento è in vigore e fa testo solo la
Legge che abbiamo citato due giorni addietro “ F. Il 5/11/2024 viene
emanato T.U. dei Tributi erariali (dlgs n 274/24) che, all’art. 52
determina l’importo di 70 euro per il 2024. Per il 2025 l’art. 52 nulla dice.
Ciò significa che la norma sui 70 euro nel 2024 NON viene abrogata dal TU ma
viene assorbita (viene abrogato il veicolo legislativo art 1, c 19, dlgs n
213/23 ma la norma sostanziale viene trasferita nell’ art 52) G. Il detto TU
fiscale all’art. 100 stabilisce però che “Le disposizioni del presente testo
unico si applicano a partire dal 1° gennaio 2026” e quindi per il 2025 nonc'è disposizione.
Rimanete molto, molto sintonizzati ...c’è ancora molto da
dire e non solo su questo tema.
bloggorai@gmail.com
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