mercoledì 6 settembre 2023

RAI: un secondo piccolo scoop a palle incatenate

 

Foto di Sabine Kroschel da Pixabay

Abbiamo da poco ricevuto da una nostra fonte un documento di grandissimo interesse che è passato pressoché inosservato (vista anche la data di pubblicazione, il 2 agosto scorso) presentato dal presidente AgCom , Giacomo Lasorella, in Vigilanza Rai per essere letto durante l’audizione che invece non si è svolta.

Rimane agli atti un documento di cui difficile non tenere conto e che si colloca nel pieno dei dubbi e problemi che, quasi da solo, ha sollevato Bloggorai. Vedi pure il Post precedente con la sintesi dell'intervento di Zaccaria ieri in Vigilanza.

Cosa ha scritto il presidente AgCom? Leggiamo qualche stralcio significativo:

Richiamati i principi del Protocollo di Amsterdam, si legge che Il principio cardine è che la definizione dei compiti e delle funzioni deve essere precisa. Può essere data anche una definizione “ampia” del servizio pubblico, come per esempio il compito di offrire una programmazione equilibrata e varia, mantenendo un certo livello di ascolto; la definizione può comprendere anche servizi che non sono “programmi” nel senso tradizionale del termine: ad esempio servizi di informazione online, quando siano volti a soddisfare le stesse esigenze informative, sociali e culturali della società, ma è comunque essenziale che i relativi compiti e le relative funzioni siano definiti.

Il secondo aspetto riguarda il finanziamento: le emittenti di servizio pubblico possono anche svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari, ma tali attività non possono essere considerate come facenti parte del servizio pubblico. Per questo l’impresa è tenuta all’applicazione del principio della contabilità separata.

               Il terzo profilo, non meno importante per la Commissione europea, è quello relativo alla vigilanza sull’effettivo svolgimento dei compiti di servizio pubblico: essa deve essere effettuata direttamente dallo Stato membro e, soprattutto, deve essere esercitata da un’autorità o da un organismo effettivamente “indipendente” dall’impresa incaricata del pubblico servizio”.

Ne consegue che: art. 59 TUSMA “…Il testo unico all’art. 59 specifica che il servizio pubblico è svolto sulla base di un contratto di servizio con il quale sono definiti i diritti e gli obblighi della società concessionaria (comma 1) e definisce ulteriormente i compiti del servizio pubblico (comma 2, lettere da a) a s))”.

E dunque un passaggio di  assoluto rilievo“…Vorrei soffermarmi brevemente sulle prime due direttrici, commentando con qualche perplessità la scelta di “confinare”, per così dire, in questo contratto di servizio la specificazione dell’offerta di servizio pubblico ad un apposito allegato, a differenza del precedente contratto di servizio, che contemplava espressamente il contenuto di tale offerta nel testo.

Non so se si sia trattato di una mera scelta redazionale, tenendo conto che comunque l’allegato costituisce parte integrante del contratto (espressamente richiamato nell’art. 22 ai fini della informativa da rendere, rispettivamente, al Governo, all’Autorità e alla Commissione ogni semestre), e non sembra possibile certo configurarlo come una parte di valore inferiore rispetto all’articolato.

Non è chiara, tuttavia, la ragione per cui tale allegato sia stato sottratto all’obbligo di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’art. 25, comma 3. Tale previsione sembra contrastare, da un lato, con la stessa previsione di cui al comma 4 dello stesso articolo, che impegna la RAI a dare la massima diffusione “attraverso ogni mezzo di comunicazione” al suddetto contratto, dall’altro, al fatto che la stessa RAI sia chiamata, come detto, ai sensi dell’art.22, a trasmettere al Ministero, all’Autorità ed alla Commissione un dettagliata informativa proprio sugli obblighi di cui all’allegato 1 (l’allegato dovrebbe, proprio per tale ragione, essere almeno trasmesso anche alla Commissione di vigilanza e all’Autorità).

La seconda considerazione sulle direttrici delle linee guida, sopra considerate, riguarda le modalità, gli strumenti e gli organi di verifica dell’attuazione degli obiettivi.

Ebbene, osservo in generale che il quadro degli elementi di verifica risulta in assoluta continuità rispetto al precedente contratto, non aggiungendo praticamente nulla in relazione a quanto già previsto, in verità abbastanza poco.

In altre parole, nel complesso, sono chiari (e sono assolutamente conformi alle linee guida) gli obiettivi generali, e tuttavia essi non sembrano, allo stato, adeguatamente declinati in obblighi specifici e verificabili, né sembrano adeguatamente indicati gli strumenti (criteri e parametri) di vigilanza come richiesti nelle linee guida”.

Infine, nota importante: “…Desidero precisare, che il riferimento alla trasformazione in digital media company, inserito nelle linee guida proprio su impulso dell’Autorità, non intende far riferimento ad un astratto modello efficientistico o di mero adeguamento tecnologico, ma intende piuttosto far riferimento alla necessità di aggiornare la missione di servizio pubblico nel nuovo contesto digitale, facendo sì che tale missione possa essere svolta al meglio proprio adeguandosi al nuovo contesto”.  Ben altra cosa da quanto invece si legge nella bozza di Contratto.

bloggorai@gmail.com


ps: rimanete sintonizzati, oggi ancora molto da scrivere


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