mercoledì 3 maggio 2023

La RAI e le minchiate stratosferiche che ci tocca leggere

Foto di Arek Socha da Pixabay
 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. (art. 77 Costituzione)

In una giornata dove ci tocca rileggere minchiate stratosferiche, sesquipedali, inimmaginabili per persone dotate almeno di buon senso se non proprio di cultura giuridica, è bene mettere un punto fermo. Non si può fare una Legge ad Minchiam, salvo doverla applicare a Teleminchia, per “buttare fuori” Fuorte&C perché, semplicemente e banalmente, non si ravvedono i requisiti richiesti dalla Costituzione per la legiferazione straordinaria cioè “necessità ed urgenza”. Basta poco per verificare nell’enciclopedica letteratura Costituzionale (vedi https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_304_Decretazione_urgenza.pdf ).

Dove si può sostenere che sia “necessario” fare questa norma se non trova riscontro nelle fattispecie previste come, ad esempio, eventi naturali di particolare gravità? Dove si può sostenere che sia “urgente” se non in presenza di fatti o eventi prossimi ad accadere le cui conseguenze possono essere fronteggiate, appunto, con un Decreto Legge? E, da sottolineare, che i due requisiti sono formulati in "combinato disposto" tra loro.

Ovviamente (direbbe Fuortes) Bloggorai non è un Blog giuridico ed è possibile pure che possa sparare qualche minchiatina. Ammettiamo allora, per un solo istante, che il Governo sappia cosa si può e cosa non si può fare e proceda a testa bassa su questa strada. Ci sono due passaggi successivi alla decretazione obbligatori quanto delicati: il primo è la controfirma del Presidente della Repubblica che, appunto, deve verificare la sussistenza dei requisiti anzidetti e non è affatto scontato che pure Mattarella li possa ravvedere. Il secondo è più delicato: il provvedimento ha efficacia non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale e deve essere necessariamente ratificato in Parlamento, entro 60 giorni. Qualora non avvenisse, il Decreto Legge perde efficacia già dalla sua data di applicazione. Ci sono troppi se e troppi qualora per rendere credibile, sostenibile e accettabile questa ipotesi del Decreto Legge e la sola conclusione che possiamo trarre, per ora, è chi si tratta non solo e non tanto di una stratosferica minchiata ma di un tentativo maldestro di forzare una mano dagli esiti molto, molto incerti.

C’è ancora molto, molto, da dire e da riferire. La giornata è appena cominciata. Rimanete sintonizzati. Novità in arrivo.

bloggorai@gmail.com

 

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