Intorno alle 17.30 del 4 luglio 2024 è stata pubblicata la disposizione del Consiglio di Stato in merito al ricorso con il quale veniva richiesta la sospensione del procedimento di nomina dei nuovi consiglieri di competenza di Camera e Senato secondo quanto disposto dalla Legge 220 del 2015.
Leggiamo esattamente cosa contiene la disposizione:
“Rilevato che …
- con il ricorso di I grado, gli interessati hanno poi impugnato quest’avviso, ritenendo in sintesi estrema che la scelta da parte della Camera dovrebbe avvenire attraverso una procedura di selezione, sul presupposto che si tratti di un atto amministrativo;
- con l’ordinanza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. si è limitato a fissare l’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
- la Camera ha resistito, con atto 18 giugno e memoria 1° luglio 2024, e chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile sia perché l’ordinanza appellata non avrebbe natura cautelare, sia perché rispetto alle nomine per cui è causa vi sarebbe difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi in buona sostanza di atti politici, sia perché i ricorrenti, non essendosi ancora svolta l’elezione, non avrebbero interesse alla pronuncia;
All’esito della camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024, la Sezione ritiene che l’appello cautelare sia infondato e vada respinto, per le ragioni di seguito esposte:
- il ricorso di I grado, così come eccepito dalla difesa della Camera, appare sfornito di fumus sotto il profilo dell’interesse ad agire…
- salva ed
impregiudicata ogni valutazione circa la sussistenza o meno della giurisdizione
del giudice amministrativo sull’atto impugnato e su eventuali atti ad esso consequenziali
…
Nelle more, la domanda cautelare va quindi respinta; di conseguenza, l’avviso impugnato mantiene la sua efficacia e nulla osta a che la procedura di nomina prosegua secondo quanto le Camere riterranno di deliberare.”
Questo il testo della disposizione del CdS. Ora vediamo di “leggerla”
in modo compiuto. Lo scorso 26 giugno abbiamo scritto chiaro e tondo: “Cosa
potrà succedere? A - Il CdS potrà accogliere integralmente la richiesta e
pronunciarsi in termini di sospendere immediatamente la procedura di nomina e
ordinare al TAR di anticipare l’udienza di merito. B – Non sospendere e
ordinare al TAR di anticipare udienza. C – confermare l’udienza del 23 ottobre.”
Quindi cosa è successo oggi, cosa ha disposto il Consiglio
di Stato? Semplice:
A: rimane fissata l’udienza di merito il 23 ottobre
B: Camera e Senato possono procedere a nominare i quattro
consiglieri.
Punto. A capo. Ora ci asteniamo dal commentare tecnicamente il dispositivo per quanto ce ne sarebbe materia: non è il nostro mestiere e lo faranno, lo hanno fatto, altri meglio di noi. A noi rimane sola la “lettura politica” che ci porta sostanzialmente a dire che la logica, la natura, il senso politico del ricorso è tuttora in piedi e che, anzi, per molti aspetti la disposizione del CdS rinforza i ragionamenti proposti ed estende il campo di competizione politica e giuridica nel tempo e nel merito.
Abbiamo pure scritto chiaro e tondo che il ricorso altro non è che una “iniziativa
politica che utilizza strumenti giuridici”. L’iniziativa politica è tutta
sottesa a rilevare il fatto che la nomina degli amministratori di beni pubblici
materiali o immateriali, vedi gli organini di garanzia come AgCom, dovrebbero
essere sottratti alla competenza/ingerenza del Governo e scelti invece con
criteri aperti, trasparenti, confrontabili e non discriminatori come richiesto
dalla Costituzione, dall’ordinamento legislativo e dalle disposizioni
comunitarie.
Da questo punto di vista, il ricorso ha gettato un macigno nello
stagno della politica tutta intera dal quale non sarà possibile prescindere, quali che siano i possibili
passi successivi. Camera e Senato eleggono quattro consiglieri? Bene …
benissimo … ci dovranno poi dire come sono stati scelti, in base a quale “lettura”
dei CV, quali sono stati i criteri adottati: i partiti che voteranno dovranno
poi pur dire se Tizio era meglio di Caia e in base a quale criterio è stato
scelto l’uno o l’altra e magari qualcuno lo chiederà pubblicamente. Camera e
Senato eleggono i quattro consiglieri ben consapevoli e nonostante il fatto che
incombe il Media Freedom Act che “impone” l’adozione di criteri trasparenti etc
? Bene, benissimo, ovvero male, malissimo: sta a significare che il Cda così composto,
come ha sostenuto anche Barbara Floridia, Presidente della Vigilanza, sarà illegittimo
una volta che il MFA avrà disteso le sue disposizioni. Camera e Senato eleggono i
quattro consiglieri consapevoli che incombe un giudizio di merito del TAR il
prossimo 23 ottobre? Bene, benissimo, ovvero, male, malissimo: aspettiamo il ”giudice
a Berlino” che si pronuncerà. Quale forza e autorevolezza potrà avere un Cda del genere, al netto
degli enormi problemi che dovrà pure affrontare?
Bene. Rimane infine un’ultima considerazione che colloca questa vicenda in un quadro, un contesto, che non può essere sottovalutato: Il Governo e i partiti che lo compongono nonché le forze di opposizione su questo argomento versano in un palese stato confusionario, ad esser benevoli. Non solo nessuno tra loro si è pronunciato in modo forte e chiaro sulle ragioni, nel merito del ricorso, lascando intendere quanto molti, compreso Bloggorai, sostengono: da tempo sono in corso sottili e oscure trattative che però finora non hanno portato alcun risultato. “Non c’è accordo su nulla e nessuno può dormire sonni tranquilli” si ripete a ritornello e tanto basta. Detto questo si comprende meglio il dispositivo del Consiglio di Stato: vedetevela voi (partiti e governo) il prossimo 23 ottobre. Ne riparliamo con il fresco.
Noi ne parleremo ancora nei prossimi giorni.
bloggorai@gmail.com
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